' dei Membri dell'Ufficio Consolare In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve: (1) permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso e' vietata l'esportazione; (2) esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art42 · fonte su Normattiva