che non gode di privilegi ed immunita' 1. Il membro dell'ufficio consolare che sia cittadino dello Stato ricevente o residente permanente di detto Stato o che in questo svolga attivita' privata di carattere lucrativo e i membri della famiglia non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione, eccezion fatta per quanto previsto dal terzo paragrafo dell'articolo 37. 2. I membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato ricevente o residenti permanenti di quest'ultimo non godono di privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione. I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare che in detto Stato svolgono attivita' di carattere lucrativo non godono di privilegi fiscali e doganali previsti dalla presente Convenzione. 3. Il personale di servizio privato non gode dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione. 4. Lo Stato ricevente deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art44 · fonte su Normattiva