generali concernenti i privilegi ed immunita' 1. I membri di un Ufficio consolare, che sono cittadini dello Stato di Residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato e vi esercitano un'attivita' privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunita' previste nel presente Titolo per atti che non sono inerenti all'esercizio della loro funzione consolare. 2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che sono anch'essi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano neanch'essi delle agevolazioni, privilegi ed immunita' di cui al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art32 · fonte su Normattiva