particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita' 1. I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza, non godono dei privilegi e delle immunita' per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art33 · fonte su Normattiva