ai privilegi ed alle immunita' 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare a qualsiasi privilegio ed immunita', previsti dagli articolo 36 e 37 della presente Convenzione, di cui godono i membri dell'ufficio consolare. Tuttavia le rinunce devono essere ogni volta espresse in maniera esplicita e notificate per iscritto allo Stato ricevente. 2. I membri dell'ufficio consolare che godono dell'immunita' dalla giurisdizione in conformita' a quanto stipulato nella presente Convenzione, qualora intentino una causa su materia per la quale possono godere d'immunita', non possono successivamente invocare l'immunita' relativamente alla domanda riconvenzionale direttamente dipendente dalla causa principale. 3. Nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi la rinuncia all'immunita' non va considerata anche come rinuncia tacita all'immunita' dall'esecuzione della sentenza. La rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza deve essere notificata per iscritto, separatamente da quella concernente l'immunita' della giurisdizione.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
