di deporre in qualita' di Testimone 1. I funzionari consolari non hanno l'obbligo di deporre in qualita' di testimoni. 2. Gli impiegati e i membri del personale di servizio dell'uffucio consolare possono essere invitati a deporre in qualita' di testimoni nei procedimenti giudiziari o amministrativi dello Stato ricevente. A parte i casi menzionati al terzo paragrafo del presente articolo, gli impiegati ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di deporre come testimoni. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ne' a esibire la corrispondenza o i documenti ufficiali. Detti membri hanno altresi' il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperto sulla legislazione nazionale dello Stato di invio. 4. Le autorita' competenti dello Stato ricevente, qualora richiedano ad un membro dell'ufficio consolare di deporre come testimone, non ostacolano l'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Qualora le circostanze lo consentano, esse possono raccogliere la deposizione presso la sua residenza o presso l'ufficio consolare oppure accettare una dichiarazione scritta.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
