delle leggi dello Stato ricevente 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamenti dello Stato ricevente. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato di invio, oltre le loro funzioni ufficiali, non possono svolgere altre attivita' professionali o commerciali nello Stato ricevente. 3. I mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, dei membri di quest'ultimo e dei loro familiari devono essere utilizzati in conformita' con le norme in materia di assicurazione sulla responsabilita' civile.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art47 · fonte su Normattiva