CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Albania:
  • 1)l' impposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te ardhurat personale)
  • 2)l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin)
  • 3)le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e vogel) ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta albanese")
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la "firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art2 · fonte su Normattiva