[1]IMPOSTE CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

[3]2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

[4]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

[5](a) per quanto concerne il Governo macedone:

[6]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

[7]2 - l'imposta sugli utili;

[8]3 - l'imposta sulla proprieta', ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

[9](qui di seguito indicate quali "imposta macedone")

[10](b) per quanto concerne l'Italia:

[11]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

[12]2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

[13]3 - l'imposta locale sui redditi;

[14]4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

[15](qui di seguito indicate quali "Imposta italiana").

[16]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428~art2 · fonte su Normattiva