[1]IMPOSTE CONSIDERATE
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
[3]2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
[4]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
[5](a) per quanto concerne il Governo macedone:
[6]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
[7]2 - l'imposta sugli utili;
[8]3 - l'imposta sulla proprieta', ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
[9](qui di seguito indicate quali "imposta macedone")
[10](b) per quanto concerne l'Italia:
[11]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
[12]2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
[13]3 - l'imposta locale sui redditi;
[14]4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
[15](qui di seguito indicate quali "Imposta italiana").
[16]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
