[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA"

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte": - riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - considerando gli storici cambiamenti avvenuti in Europa e convinti che l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi ed i Documenti di Vienna del 1994, nonche' gli altri importanti documenti della OSCE contribuiscono notevolmente al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilita' in Europa; - desiderando rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle Forze Armate della Repubblica Italiana e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova; - desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa; - riconoscendo l'importanza delle discussioni sulla sicurezza e la stabilita' internazionali, sulle strategie di difesa e sui programmi di sviluppo nel settore della difesa per il mantenimento della della pace; - convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuira' a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni militari e a consolidare le rispettive capacita' difensive; hanno concordato quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

[5]Le Parti agiranno in conformita' alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art1 · fonte su Normattiva