[1]ACCORDO

[2]TRA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

[6]IN MATERIA DI

[7]COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

[8]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[9]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro, d'ora innanzi chiamati congiuntamente le "Parti" e singolarmente "Parte": - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - desiderosi di accrescere la cooperazione nel campo della Difesa; - convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuira' a migliorare la comprensione reciproca delle problematiche di sicurezza ed a consolidare le rispettive capacita' di difesa; - esprimendo la propria aspirazione ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Montenegro basata sul rispetto e la fiducia reciproci e sul riconoscimento degli interessi delle Parti, hanno concordato quanto segue:

[10]ARTICOLO I

[11]PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

[12]Le Parti agiranno in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art1 · fonte su Normattiva