[1]DELLA COOPERAZIONE

[2]L'organizzazione e la promozione delle attivita' per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Chisinau, allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova. Attivita', modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art2 · fonte su Normattiva