Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle Forze Armate della Repubblica Italiana e i membri dell'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova nei seguenti casi: - le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; - le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art7 · fonte su Normattiva