[1]Giurisdizione
[2]1. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e punibili secondo la normativa nazionale del Paese ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.
Testo vigente dal 20 ottobre 2016
