[1]DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

[2]Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati. Ciascuna delle Parti trattera' tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformita' alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adottera' tutte le misure necessarie affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate. Ai fini del presente Accordo: - per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attivita' ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza; - per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma; - per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza. Per Io scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:

[3]Per la Repubblica Italiana

[4]SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO

[5]Corrispondenza in lingua inglese TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED

[6]Per la Repubblica di Moldova DE IMPORTANTA' DEOSEBITA' STRICT SECRET SECRET

[7]Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente ed entro i limiti concordati da entrambe le Parti. Non e' permessa la trasmissione a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, e materiali, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente. Per Parta terza si intende uno Stato o Organizzazione Internazionale che non e' parte di questo Accordo e non risponde ai requisiti per l'accesso alle informazioni classificate, incluso il principio del "bisogno di sapere". Il trasferimento di informazioni classificate tra le Parti potra' avvenire solamente attraverso canali govemativi o canali approvati dai competenti Organi nazionali per la Sicurezza delle due Parti.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art8 · fonte su Normattiva