Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1758~art1 · fonte del testo