poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:

  • a)le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito;
  • b)il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea;
  • c)le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-9-art3 · fonte su Normattiva