Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.9)
poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
- a)le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito;
- b)il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea;
- c)le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
