Art. 4 (Annesso B.9)
1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcune garanzia. Tuttavia, l'autorita' doganale puo' chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
