• 1)I cittadini italiani ed argentini, che possono far valere in uno dei due Stati contraenti un diritto a prestazioni in denaro dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e la morte (superstiti) o dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conservano tale diritto, senza alcuna limitazione, ovunque essi risiedano.
  • 2)Ai fini delle maggiorazioni per carichi familiari delle prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, e delle prestazioni ai superstiti previste da dette assicurazioni, la residenza o il soggiorno nel territorio di un altro Stato delle persone per le quali tali maggiorazioni o prestazioni sono concesse, non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art4 · fonte su Normattiva