in vigore, durata e rescissione (1) Il presente Protocollo e' aperto alla firma o all'adesione degli Stati parti alla Convenzione. (2) Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo: - sia con la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; - sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione elvetica depositaria, se il Protocollo e' stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; - sia con il deposito di uno strumento di adesione. Il Governo elvetico notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione ed al Direttore di EUMETSAT le firme, il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazioneo o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo, nonche' la sua scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario provvede alla sua registrazione presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

  • 3)Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
  • 4)Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo avra' effetto, nei confronti degli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di tali strumenti.
  • 5)Il presente Protocollo rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione.
  • 6)Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, in base all'articolo 18 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di tale Stato, del presente Protocollo. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a DARMSTADT il 1 dicembre 1986 In lingua inglese ed in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede, in un unico originale che sara' depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, la quale fara' pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art24 · fonte su Normattiva