Art. 16 (Convenzione)
[1], ratifica ed adesione
[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione. 2. Ogni Stato puo' divenire Parte della presente Convenzione attraverso:
- a)la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o
- b)la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
- c)l'adesione. 3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale").
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
