delle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo. Qualsiasi controversia tra EUMETSAT ed uno Stato membro o tra due o piu' Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non avra' potuto essere regolata per via di negoziato o tramite il Consiglio, sara' a domanda di una delle Parti sottoposta ad un arbitrato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della Convenzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art23 · fonte su Normattiva