delle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo. Qualsiasi controversia tra EUMETSAT ed uno Stato membro o tra due o piu' Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non avra' potuto essere regolata per via di negoziato o tramite il Consiglio, sara' a domanda di una delle Parti sottoposta ad un arbitrato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della Convenzione.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
