1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita':

  • a)di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita';
  • b)di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
  • c)di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua;
  • d)preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona;
  • e)di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art29 · fonte su Normattiva