Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non puo' essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art30 · fonte su Normattiva