Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:

  • a)Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
  • b)Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
  • c)Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
  • d)Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario;
  • e)favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art17 · fonte su Normattiva