Art. 19 (Protocollo)
di arbitrato nei contratti scritti Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformita' con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Direttore generale abbia espressamente rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT e' tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalita' di desginazione degli arbitri, nonche' la sede del Tribunale. L'esecuzione della decisione arbitrale e' regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avra' luogo.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
