[1]Articolo XIII Contratti

[2]Parte XXI:

[3](a) Il Laboratorio potra' inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformita' ai regolamenti sul personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specifichera' il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sara' quella del Paese ove hanno sede gli arbitri. (b) L'applicazione del lodo arbitrale sara' regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

Testo vigente dal 13 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;50~accordo-artxiii · fonte su Normattiva