agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono per quanto riguarda la Repubblica austriaca: 1. i seguenti organi dell'offentliche Sicherheitsdienst: - gli appartenenti alla Bundesgendarmerie - gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps - gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps - gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehorden direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza 2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990 gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1997
