ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA REPUBBLICA ELLENICA CON GLI ACCORDI FIRMATI RISPETTIVO IL 27 NOVEMBRE 1990, IL 25 GIUGNO 1991 ED IL 6 NOVEMBRE 1992. Visti gli articoli 2 paragrafo 1 lettera b e 3 paragrafo 2, dell'accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania,della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990,alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghesee la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992. Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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