1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della "Policia Juidiciaria", nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane, nella loro qualita' di agenti ausiliari del Pubblico Ministero. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica portoghese: "La Direccao-geral da Policia Judiciaria".
Testo vigente dal 3 gennaio 1994
