ALLEGATO PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese, del Regno di Spagna e della Repubblica ellenica, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, da un lato, ed il Governo della Repubblica austriaca, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della Repubblica austriaca condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica austriaca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;177~protocollo-art1 · fonte su Normattiva