Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  • a)il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
  • b)l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
  • c)l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;177~art1 · fonte su Normattiva