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[1]Partecipanti

[2]1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:

  • a)per quanto concerne la Repubblica italiana:
  • i)cittadini della Repubblica italiana;
  • ii)cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, oppure
  • iii)soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti;
  • b)per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile:
  • i)cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,
  • ii)soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;
  • c)in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12:
  • i)cittadini dei Paesi coinvolti, oppure
  • ii)soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti. 2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, puo' eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita' competenti. 4. Le Autorita' competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualita' di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.

Testo in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018

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