[1]Validita' ed estinzione

[2]1. Il presente Accordo complementare entrera' in vigore alla data dell'avviso di ricevimento della seconda comunicazione attraverso la quale le Parti comunicheranno, per via diplomatica, l'adempimento dei loro rispettivi procedimenti interni. 2. Il presente Accordo complementare potra' essere revisionato con il consenso reciproco delle due Parti. 3. Ciascuna delle Parti potra' recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Questa notifica, che dovra' essere fatta per iscritto, sara' effettiva novanta (90) giorni dopo che sara' stata ricevuta dall'altra Parte. 4. L'estinzione del presente Accordo complementare non riguardera' i progetti ed i programmi o altre attivita' che siano ancora in fase di esecuzione, fin quando con saranno state portate a termine, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario. Sottoscritto a Roma il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. Sottoscritto a Bogota' il giorno 5 (cinco) del mese di agosto dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Colombiana (Firma) (Firma)

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art13 · fonte su Normattiva