[1]Progetti specifici

[2]1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformita' con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili. 2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformita' con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali. 3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art12 · fonte su Normattiva