1. Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata in base alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in base alla legislazione della Parte sul cui territorio e' stata per ultima esercitata l'attivita' suscettibile di provocare una malattia professionale di tale natura e a condizione che l'interessato adempia le condizioni previste da detta legislazione. 2. Tuttavia le Autorita' competenti possono, nell'interesse dei lavoratori, convenire l'adozione di una regolamentazione che introduca la totalizzazione dei periodi di lavoro da prendere in considerazione compiuti nel territorio delle due Parti contraenti, come pure la ripartizione degli oneri delle prestazioni secondo la durata dei periodi predetti.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art13 · fonte su Normattiva