Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio di ciascuno dei due Paesi, un'attivita' suscettibile di provocare tali malattie, l'istituto competente di ciascun Paese tiene conto ugualmente dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese, per determinare il diritto e l'ammontare delle prestazioni da erogare. In tale caso sono applicabili le seguenti disposizioni:

  • a)l'istituto competente di ciascun Paese esamina, sulla base della legislazione da esso applicabile, se il lavoratore soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della durata dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese;
  • b)se in virtu' della lettera a), il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni dei due Paesi, le prestazioni in natura e le prestazioni (temporanee) in denaro saranno concesse per un periodo di tre mesi solo dall'istituto competente del Paese sul cui territorio il lavoratore risiede, conformemente alla legislazione in vigore su questo territorio;
  • c)trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli istituti competenti secondo le modalita' fissate alla lettera d);
  • d)per calcolare le rendite da erogare, ciascun istituto competente determina dapprima i periodi durante i quali il lavoratore ha esercitato sul territorio dei due Paesi un'attivita' sottoposta all'assicurazione e suscettibile di provocare la silicosi o l'asbestosi o di aggravarle. Ciascun istituto competente determina in seguito l'ammontare della rendita alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se l'attivita' praticata sul territorio dei due Paesi, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio del Paese dove si trova l'istituto competente. Sulla base di tale ammontare, ciascuno istituto competente fissa l'importo della sua partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio del Paese dove si trova tale istituto, e la durata totale dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio dei due Paesi. L'ammontare cosi' ottenuto costituisce la prestazione che l'istituto competente deve al lavoratore e nel caso in cui una rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun istituto competente resta invariata.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art16 · fonte su Normattiva