Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l'organismo assicuratore dell'altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico, delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
