I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
