Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui il lavoratore e' occupato ed in cui ha diritto all'assistenza di malattia, sono corrisposte dall'Istituzione del luogo di residenza di detti familiari. Tali prestazioni saranno erogate in Italia contro corresponsione da parte degli interessati di una quota annua pro capite da stabilirsi dall'Autorita' competente. I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante ed occupati in Svezia sono esentati dal pagamento della predetta quota annua.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art10 · fonte su Normattiva