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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e alla Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Acerbo - Mosconi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1785~art1 · fonte del testo