Parte Contraente puo' proporre all'altra Parte Contraente di consultarsi a proposito di ogni materia riguardante l'esecuzione o l'interpretazione del presente Accordo. L'altra Parte Contraente prendera' le misure necessarie a rendere questa consultazione possibile.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art13 · fonte su Normattiva