Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranita' e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali. In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente alla Parte Contraente richiedente il diniego all'assistenza, specificandone i motivi.
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
