1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali essenziali dello Stato della Parte contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto commerciale o professionale nonche' un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte contraente, essa puo' rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. Il differimento dell'assistenza deve essere motivato.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
