I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformita' con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati. I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorita' responsabili dell'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorita' diverse da quelle menzionate nell'art. 1 del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorita' competente che li ha trasmessi per prima.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art10 · fonte su Normattiva