In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali: a. su richiesta delle Autorita' competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attivita' relative alla criminalita' organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici; b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
