In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali: a. su richiesta delle Autorita' competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attivita' relative alla criminalita' organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici; b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art3 · fonte su Normattiva