In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali:
- a)su richiesta degli organi competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' promuovere procedure investigative nel caso di attivita' concernenti la criminalita' anche al fine di evitare azioni terroristiche;
- b)la Parte richiesta si impegnera' a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.
Testo vigente dal 23 novembre 2016
