Speciale 1. I fondi accantonati per la gestione del Centro consisteranno negli stanziamenti stabiliti dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, dalla Conferenza Generale dell'Agenzia, dai contributi del Governo Italiano e dalle sovvenzioni, donazioni e lasciti stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche o private, associazioni o singoli. 2. I fondi stanziati per la gestione del Centro saranno versati in un conto speciale, creato dal Direttore Generale dell'UNESCO, in conformita' con le disposizioni in materia delle Norme Finanziarie dell'Organizzazione. Tale conto Speciale ed il bilancio del Centro saranno rispettivamente gestiti ed amministrati in conformita' con le disposizioni sopra menzionate.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art9 · fonte su Normattiva