finanziari 1. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano concorderanno nel contribuire al bilancio del Centro, come specificato nel presente Articolo. 2. Il livello dei contributi dell'UNESCO e dell'Agenzia al Centro, fatti salvi gli stanziamenti di bilancio approvati dai loro organi competenti, non sara' inferiore a quello concordato nello Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990, aumentato del tasso d'inflazione impiegato da ciascuna organizzazione nel calcolo del proprio bilancio. 3. Il Governo Italiano manterra' i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel medesimo scambio di Lettere, ovvero a qualsiasi contributo maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformita' con l'Articolo 4 (g). 4. Lo Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990 scadra' alla data in cui entrera' in vigore il presente Accordo.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art8 · fonte su Normattiva