Finanziarie 1. Le risorse stanziate per le attivita' del ROSTE consisteranno nelle somme attribuite dall'UNESCO, nei contributi del Governo italiano, ed in quelle sovvenzioni, doni e lasciti che potranno essere per esso stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche e private, associazioni o singoli. 2. Per i primi due anni, il contributo annuo dell'UNESCO, in termini di risorse finanziari e di personale, equivarra' a 1,5 milioni di dollari USA, e quello del Governo italiano, in termini di risorse finanziarie, a 2,5 miliardi di lire italiane. Inoltre, il Governo italiano fornira' gratuitamente i locali del ROSTE. 3. Il contributo finanziario del Governo italiano potra', con il consenso del Comitato Direttivo, essere impiegato per creare i posti UNESCO assegnati al ROSTE. 4. Per quanto riguarda gli anni successivi, i contributi delle due parti saranno riesaminati ogni due anni, tenendo conto delle necessita' del ROSTE, considerando le decisioni in merito della Conferenza Generale dell'UNESCO e delle raccomandazioni del Comitato Direttivo; resta inteso che il livello dei contributi dovra' essere oggetto di consenso da parte di ciascun contribuente interessato. 5. Il contributo annuo del Governo italiano potra' essere versato in toto ed in anticipo il primo giorno di ogni anno solare, in lire italiane, sul conto UNESCO numero 18840 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Venezia, Italia. 6. Tutte le operazioni finanziarie relative alle attivita' del ROSTE saranno espresse in dollari USA. I contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertiti in dollari USA al tasso di cambio ONU prevalente alla data di ciascuna transazione. 7. L'amministrazione finanziaria del ROSTE avra' luogo in conformita' con i regolamenti, le norme e le procedure dell'UNESCO. 8. Ogni anno l'UNESCO fornira' al Governo italiano, nella forma normalmente adottata dall'UNESCO per la contabilita' e le relazioni finanziarie, una dichiarazione finanziaria del ROSTE, contenente redditi, spese, attivo e passivo, al 31 dicembre di ogni anno, e che comprendera' i fondi forniti dal Governo italiano. 9. Nel caso di sospensione del presente Accordo, il saldo dei fondi sul conto sopra menzionato continuera' ad essere di proprieta' dell'UNESCO finche' con tali fondi non saranno stati assolti tutti gli impegni e gli obblighi assunti dall'UNESCO. 10. L'UNESCO potra' concludere accordi con altri stati, al fine di assicurarsi tutte le risorse necessarie perche' il ROSTE possa svolgere le proprie attivita', previa consultazione fra il Comitato Direttivo ed il Direttore Generale dell'UNESCO.
Testo vigente dal 16 giugno 1997
